COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS
1) L’anno duemilacinque, il giorno sette (7) del mese di Marzo i Signori:
***omisiss***
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Tra i succitati Signori è costituita una associazione senza fini di lucro denominata GOCCE DI VITA – ONLUS, ai sensi della disciplina del D. lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucratine di utilità sociale – ONLUS).
ARTICOLO 2
L’associazione ha sede in Uzzano, via Di Quarrata n.6.
ARTICOLO 3
L’associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche.
Essa ha per oggetto l’assistenza medica ed umanitaria alle popolazioni bisognose del mondo nel campo della salute, nei suoi aspetti di prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione e nel campo della solidarietà sociale. L’associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. ARTICOLO 4
I soci fondatori convengono che l’associazione abbia durata illimitata.
ARTICOLO 5
I soci fondatori convengono che la quota di iscrizione degli associati sia stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Per il primo anno di attività il versamento della quota sociale sottintende la partecipazione del socio all’associazione sino al 31/12/2005.
ARTICOLO 6
L’associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto, sotto la lettera “A” e che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 7
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:
1. Franca Trampi – Presidente.
2. Luca Anzilotti – Vicepresidente.
3. Pietro Vezzani – Tesoriere.
4. Laila Biagi – Consigliere.
5. Riccardo Boni – Consigliere.
6. Michela Marchetti – Consigliere .
7. Simonetta Menicucci – Consigliere.
8. Donatella Nannetti – Consigliere.
9. Rossella Piattelli – Consigliere.
10. Valerio Ramadori – Consigliere.
11. Franco Trampi – consigliere.
ARTICOLO 8
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le pattuizioni di cui all’allegato Statuto e le norme di legge in materia.
ARTICOLO 9
Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell’associazione.
F.TO : ***omisiss***
Allegato “A”
STATUTO
Art.1 – Denominazione e sede
1 – E’ costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997, sotto la denominazione di GOCCE DI VITA – ONLUS. –
1.1 – La sede dell’associazione è in Uzzano (PT), via di Quarrata n.6. –
1.2 – Potranno costituirsi dei comitati locali il cui regolamento dovrà uniformarsi ai principi del presente statuto. –
Art.2 – Durata
L’associazione ha durata illimitata. –
Art.3 – Finalità e scopi
L’associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche. –
Essa ha per oggetto l’assistenza medica ed umanitaria alle popolazioni bisognose del mondo nel campo della salute nei suoi aspetti di prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione e nel campo della solidarietà sociale. –
Specificamente l’associazione si propone di:
– fornire supporto assistenziale a popolazioni bisognose nel mondo;
– aiutare persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari;
– Promuovere, favorire e collaborare con iniziative di raccolta delle risorse finalizzate alla solidarietà sociale;
– Integrarsi con le attività sanitarie presenti sul territorio;
– Assistere e sostenere anche nella formazione permanente il personale che opera a vario titolo sul territorio organizzando incontri di scambio culturale;
– Organizzare incontri, seminari, dibattiti ed altre iniziative;
– Collaborare con altre associazioni e fondazioni, enti e organismi che condividono gli stessi scopi;
– Produrre e diffondere materiale informativo
– Istituire borse di studio e concorsi tematici;
– Gestire direttamente o indirettamente residenze protette anche a carattere di cura;
– Sottoscrivere contratti con figure professionali e organizzazioni delle varie forme (part-time, consulenze, convenzioni ed altro);
– Sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato, enti pubblici o privati, in ogni caso senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie parti del panorama socio-sanitario.
L’associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo purché nei limiti consentiti dalla legge.
L’associazione comunicherà l’oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita per l’associazione della qualità di ONLUS.
Art.4 – Per il perseguimento dell’oggetto sociale l’associazione, valendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.
Art.5 – Per il conseguimento dell’oggetto sociale, l’associazione si impegna a collaborare con chi condivide gli scopi sopra indicati e opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà umana.
Art.6 – L’associazione non ha limiti geografici di intervento, potendo svolgere la propria attività soprattutto oltre i confini del territorio nazionale.
SOCI E PATRIMONIO
Art. 7 – Soci
Fanno parte dell’associazione:
– i Soci Fondatori
– i Soci Ordinari
– i Soci Sostenitori.
Sono Soci Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
Sono Soci Ordinari quanti richiedono l’iscrizione, secondo le modalità del presente Statuto e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e all’attività dell’associazione, corrispondono economicamente alla realizzazione del fondo sociale mettendo a disposizione beni necessari per l’associazione e/o prestando il proprio tempo nell’associazione in modo determinante rispetto agli altri soci.
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori di età) i diritti di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria per l’elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti.
Art. 8 – Domanda di ammissione
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici, l’occupazione, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione persegue e l’impegno di approvare ed osservare lo statuto e regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo medesimo. –
La quota associativa è annuale (1 gennaio – 31 dicembre) e non può essere disposta per un periodo inferiore all’anno.
Possono aderire all’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le associazioni di volontariato e gli enti pubblici e privati, comunque senza fini di lucro. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa si intende accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la decisione.
Art. 9 – Decadenza dei Soci
La qualità di socio si perde per decesso, recesso od esclusione.
Chiunque aderisce all’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere; tale recesso deve essere notificato al Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto immediato.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o di comportamenti tali da arrecare danni morali e materiali all’associazione o comunque in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla associazione può essere escluso con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Al socio di cui si delibera l’esclusione che sia anche membro del Consiglio Direttivo non spetta il diritto di voto nella deliberazione medesima.
Il provvedimento di esclusione, una volta votato, ha effetto immediato ed è inappellabile.
Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno comporta l’esclusione di diritto del socio inadempiente. –
Gli aderenti che siano receduti, o siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.
Art. 10 – Patrimonio
L’Associazione attua le proprie finalità con le quote ed i contributi dei soci, di enti pubblici e privati e con eventuali elargizioni che alla stessa possono pervenire da parte di privati cittadini.
Il patrimonio della Associazione è altresì costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cosa altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità, ovvero legati, che l’Associazione potrà accettare secondo le procedure di Legge, degli avanzi netti di gestione; il tutto risulterà dalla redazione dei bilanci annuali, secondo le modalità previste dal presente Statuto. –
Art. 11 – Per adempiere ai propri compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– quote associative e contributi degli aderenti,
– contributi da privati,
– contributi dallo stato, da Enti ed istituzioni Pubbliche e Private,
– contributi di Organi Internazionali,
– donazioni e lasciti testamentari,
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e connesse alle finalità della Associazione, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito e/o le agenzie delle Poste Italiane S.p.a. stabilite dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del tesoriere. Il Consiglio Direttivo, in casi eccezionali in cui il tesoriere sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, può con apposita delibera delegare il potere di compiere operazioni finanziarie per un periodo limitato ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. –
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il contributo associativo non è in alcun modo rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile per atto tra vivi.
Art. 12 – L’Associazione può assumere personale dipendente o valersi di prestatori di lavoro, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure quando questo occorra a qualificare o specializzare le attività svolte, con corresponsione di salario e/o stipendio non superiore del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
GLI ORGANI
Art. 13 – Organi della associazione
Sono organi della associazione:
· l’Assemblea Generale dei Soci
· il Consiglio Direttivo
· il Presidente
· Il Vicepresidente
· Il Tesoriere
Art. 14 – Assemblea generale dei Soci : composizione e convocazione
L’assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci Fondatori e Ordinari purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che abbiano compiuto la maggiore età.
Essi hanno diritto di voto nell’ambito della Assemblea medesima. Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita per iscritto, con indicazione del nome del delegante, di quello delegato e della data dell’adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. –
L’Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Essa è presieduta da un Presidente eletto tra i suoi membri.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o semplicemente quando ne sia stata ravvisata l’opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno il 10% dei soci che abbiamo diritto a partecipare all’Assemblea o da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione deve essere sempre fatta per lettera scritta consegnata a tutti i soci, almeno dieci (10) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della prime e seconda convocazione ed eventualmente per l’assemblea ordinaria quello della terza convocazione. La seconda e la terza convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente convocazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega e, in seconda convocazione se sono presenti un terzo (1/3) degli aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega. In terza convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto o rappresentati mediante delega e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto o rappresentati mediante delega.
Art. 15 – l’assemblea generale dei soci: competenze
L’assemblea generale dei soci riunita in sede ordinaria:
– delinea gli indirizzi generali dell’attività della associazione;
– approva entro 120 giorni dall’inizio dell’esercizio i bilanci consuntivi e preventivi con maggioranza semplice;
– elegge i membri del Consiglio Direttivo;
– sostituisce i membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti, qualora a seguito delle dimissioni o decadenze sia venuta meno la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio Direttivo;
– approva con maggioranza semplice i regolamenti che disciplinano l’attività della Associazione. –
L’assemblea Generale dei Soci riunita in sede straordinaria:
– delibera sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con maggioranza tre quarti (3/4) dei presenti. –
L’Assemblea Generale dei Soci rappresenta inoltre l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti i soci. –
Art.. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e convocazione
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette (7) persone ad un massimo di undici (11) membri.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea generale dei soci.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri; esso è convocato dal Presidente nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l’opportunità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
Il consigliere, dopo un massimo di tre (3) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: competenze
Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma della Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge.
Al Consiglio Direttivo spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell’associazione.
Inoltre il Consiglio Direttivo:
– elegge, al proprio interno, Presidente, Vicepresidente, Tesoriere ed i Consiglieri Delegati;
– amministra i fondi della associazione, per l’attuazione degli scopi statutari e dei programmi, secondo le norme di legge;
– propone all’Assemblea Generale dei Soci le eventuali modifiche allo statuto;
– cura la tenuta dei libri Verbali dell’Associazione e del libro elenco dei Soci;
– propone all’Assemblea Generale dei Soci i regolamenti interni;
– ammette i nuovi soci e stabilisce all’inizio di ogni anno la quota associativa annuale;
– delibera la ripartizione di responsabilità tra i vari consiglieri, nelle forme e nei modi ritenuti più appropriati;
– stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastano con il presente Statuto o con le norme di legge, i rapporti tra l’associazione ed il personale dipendente e o con i collaboratori di cui essa si avvale;
– redige ogni anno il bilancio consuntivo, unitamente ad una relazione scritta circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio preventivo.
Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, al suo interno e dura in carica quattro (4) anni.
E’ responsabile, insieme con il consiglio direttivo, della attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dalla Associazione stessa.
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti.
Con Delibera dell’Assemblea dei Soci, riunita in sede Straordinaria il giorno 14 gennaio 2011 vengono attribuiti e specificati al Presidente i seguenti compiti:
–> e più precisamente ha i seguenti poteri:-
1.- Stipulare ed eseguire i contratti e gli atti corrispondenti all’obiettivo e ai fini della Associazione e a rappresentarla davanti tutte le autorità politiche, amministrative, municipali, di Polizia e giudiziali, davanti tutti gli Enti siano essi privati o pubblici, nazionali regionali, locali, educativi, culturali, religiosi, compresi gli organi istituzionalmente autonomi; sottoscrivere scritture private, ricorsi, formulare dichiarazioni giurate e sottoscrivere ogni sorta di documenti pubblici o privati, realizzando ogni tipo di pratiche; rappresentare l’Associazione Gocce di Vita-onlus con tutte le facoltà del mandato in conformità al Codice di Procedura Civile e ai poteri previsti dall’art. 75 del Codice di Procedura Civile, che potrà conferire in conformità all’articolo 77 del medesimo codice e riacquisire ogni volta sia necessario e concedere la facoltà di costituirsi nei giudizi di appello ex art. 436 del Codice di Procedura Civile. Inoltre avrà la facoltà come riferito negli articoli 3 e 28 del Decreto supremo 006-72-tr; e gli articoli 8, 9 e 10 della legge 26636.-
2.- Il Presidente potrà aprire, gestire ed estinguere conti correnti, libretti di risparmio, a termine o di ogni tipo, fare giroconti, trasferire fondi dai e nei conti, effettuare prelievi; potrà aprire, gestire ed estinguere conti correnti con o senza scoperto non garantiti, o conti correnti garantiti da ipoteche, prestare ipoteche e fidejussioni in ogni tipo di istituto di credito; aprire, gestire e chiudere cassette di sicurezza; emettere, accettare e incassare assegni; emettere, accettare, avallare, cedere, dedurre, incassare, protestare, accettare di nuovo, rinnovare, cancellare, e/o dare in garanzia o in procura, secondo la loro natura, cambiali, buoni, pagherò, assegni e in genere ogni sorta di titoli di credito e valori, come ogni tipo di documento mercantile e/o civile, incluso le polizze, lettere di garanzia, lettere di credito, certificati di deposito,incluso la loro costituzione, garanzia e/o avalli; accendere attivamente o passivamente contratti di mutuo, con istituti bancari o finanziari, con persone fisiche o giuridiche; con o senza garanzia; dare in pegno, costituire ipoteche, concedere avalli, garanzie, o qualsiasi altra garanzia, incluse quelle immobiliari, anche a favore di terzi, per garantire legalmente operazioni di credito, finanziarie e/o commerciali con banche, finanziarie, assicurazioni, casse di risparmio, cooperative o altri tipi di istituzioni di credito e/o persona fisica e/o giuridica, nazionale e/o straniera; in generale, contrarre ogni sorta di obbligazione di credito; comprare, vendere, affittare, permutare, donare, beni di o per la Associazione, siano essi mobili o immobili; transigere e condonare obbligazioni; adire collegi arbitrali; e in generale sottoscrivere ogni sorta di contratto, sia civile, mercantile e/o bancario, con qualsiasi persona fisica e/o giuridica, nazionale e/o straniera; così come sottoscrivere gli strumenti pubblici e privati che siano in essere ed in genere compiere tutte le attività consentite per la redazione e l’esecuzione dei contratti e degli atti corrispondenti all’obbiettivo e alla finalità della associazione.-
3.- Tutti i poteri attribuiti al Presidente e sopra specificati, potranno essere delegati dal presidente medesimo a persone di sua fiducia operanti in Italia o all’estero, per la realizzazione degli obiettivi e ai fini della Associazione Gocce di Vita-onlus.-
Il Presidente presenta annualmente, nell’Assemblea Generale dei Soci, i resoconti della amministrazione della Associazione ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Associazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei regolamenti interni.
Art. 19 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal consiglio Direttivo, al suo interno e dura in carica quattro (4) anni.
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo. Svolge quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.
Art. 20 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punta di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
I BILANCI
Art. 20 – I bilanci
Entro novanta (90) giorni dall’inizio dell’anno solare, il Consiglio Direttivo è convocato per la disposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea Generale dei Soci, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.
L’esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l’anno solare.
Art. 21 – Proposte di modifica
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea Generale dei Soci da almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto, nonché dal Consiglio Direttivo che abbia deliberato la proposta di modifica con una maggioranza di tre quarti (3/4) dei suoi membri.
Art. 22 – Norma di rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.